Conferenza nazionale 2007
Conferenza/Assemblea annuale nazionale 2007
Comuni in tempi che cambiano - Qualità dell'aria nella Pianura Padana ed effetto serra

Comune di Verona 28 febbraio 2007

Karl-Ludwig Schibel - Attività e Progetti Alleanza per il Clima in Italia

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Marina Penna - Pianificazione sulla qualità dell'aria in Italia

Premessa
Le fasi che, conformemente alle norme in vigore, caratterizzano l’attività di valutazione e gestione della qualità dell’aria di regioni e province autonome consistono nella:
- valutazione preliminare della qualità dell’aria e individuazione di zone ed agglomerati sulla base dei differenti livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici rilevati e della popolazione residente;
- realizzazione di una rete di monitoraggio coerente con la zonizzazione;
- pianificazione delle azioni di risanamento o mantenimento della qualità dell’aria
- informazione al pubblico e trasmissione dei dati e delle informazioni sul monitoraggio e sui piani al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

Le norme vigenti affidano alle regioni e alle province autonome le principali competenze in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria.
Di seguito è riportato un quadro sintetico dei superamenti dei valori limite per la qualità dell’aria registrati su tutto il territorio nazionale per il periodo 2001-2005, delle problematiche relative alla zonizzazione del territorio e alle reti di monitoraggio e le principali criticità che hanno caratterizzato l’attività di pianificazione degli interventi di risanamento. Le informazioni sono state desunte dalle comunicazioni ufficiali effettuate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea pubblicate sul sito dello stesso Ministero[1].

1. Superamenti dei valori limite per la qualità dell’aria riferiti alla protezione della salute umana sul territorio nazionale (anni 2001-2005)
Coerentemente con la riduzione complessiva delle emissioni a livello nazionale, si è registrata, a partire dagli anni ’90, una netta diminuzione delle concentrazioni atmosferiche degli inquinanti primari (SO2, Pb, CO e benzene) scese al di sotto dei valori di riferimento praticamente su tutto il territorio nazionale.

Più complesso appare invece il caso del PM10 e degli NO2, per i quali sono stati registrati superamenti dei valori limite su tutto il territorio nazionale, specialmente in ambito urbano, mentre per l’ozono il trend delle concentrazioni atmosferiche non mostra segnali di miglioramento.

La normativa sulla qualità dell’aria ambiente stabilisce i valori limite per la protezione della salute umana per alcuni inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, materiale particolato PM10, piombo, monossido di carbonio e benzene) e le date entro cui tali limiti devono essere raggiunti.

I valori limite per biossido di zolfo, PM10, piombo e monossido di carbonio sono entrati in vigore negli anni scorsi, i valori limite per biossido di azoto e benzene entreranno in vigore nel 2010.
I valori limite di seguito indicati costituiscono, quindi, per il primo gruppo valori obbligatori che non devono essere superati mentre, nel caso di biossido di azoto e benzene il superamento dei valori limite comporta l’obbligo, per la regione, di elaborare un piano di risanamento che assicuri che, entro il 1 gennaio 2010, il limite non venga più superato.

Biossido di zolfo (SO2)
(valore limite orario: 350 µg/m3 da non superare più di 24 volte in un anno; valore limite giornaliero: 125 µg/m3 da non superare più di 3 volte in un anno. I limiti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2005)
La situazione della qualità dell’aria per questo inquinante è decisamente migliorata rispetto agli anni ’90. Permangono alcune criticità in aree limitate del territorio (alcune aree industriali della Sicilia e in Sardegna) in cui sono stati registrati ripetuti superamenti sia del valore limite orario che del valore limite giornaliero.

Biossido di azoto (NO2)
(valore limite orario: 200 µg/m3 da non superare più di 18 volte in un anno; valore limite annuale: 40 µg/m3. I limiti entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010)
Per tale inquinante, per cui risulta una condizione pressoché stazionaria nel corso del quinquennio in esame, si sono registrati superamenti dei valori limite in tutte le regioni italiane, ad eccezione di Basilicata e Calabria. In tali Regioni tuttavia la rete di monitoraggio risulta carente.
Le maggiori criticità sono state riscontrate relativamente al superamento del valore limite annuale.

Particolato atmosferico (PM10)
(valore limite giornaliero: 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte in un anno; valore limite annuale: 40 µg/m3. I limiti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2005)
Per tale inquinante, per cui risulta una condizione pressoché stazionaria nel corso del quinquennio in esame, si sono registrati superamenti del valore limite giornaliero e superamenti del valore limite annuale in tutte le regioni italiane, ad eccezione della Sardegna, nella quale, tuttavia, si la rete di monitoraggio risulta carente.

Ozono (O3)
(valore bersaglio: 120 µg/m3 da non superare più di 25 giorni per anno come media su 3 anni; obiettivo a lungo termine: 120 µg/m3; soglia di informazione: 180 µg/m3; soglia di allarme: 240 µg/m3)
Per tale inquinante si sono rilevati superamenti del valore bersaglio o dell’obiettivo a lungo termine in quasi tutte le regioni italiane. L’unica regione in cui non sono stati registrati superamenti degli obiettivi di qualità sopraindicati è la Basilicata, anche se, come già detto la rete di monitoraggio regionale è sottodimensionata.

Per piombo, benzene e monossido di carbonio non si sono rilevate particolari criticità. Per il piombo non si sono registrati superamenti. Mentre per il benzene e il monossido di carbonio negli ultimi cinque anni, si è registrata una progressiva diminuzione del numero di superamenti del valore limite. Per il benzene nel corso del 2005 si sono registrati superamenti del valore limite annuale solo in 4 regioni (Abruzzo, Lazio, Liguria, Sicilia). Per il monossido di carbonio nel corso del 2005 si sono registrati superamenti del valore limite annuale solo nella Regione Liguria.

2. Rete di monitoraggio della qualità dell’aria
La maggior parte delle reti di monitoraggio regionali e provinciali operanti sul territorio non risultano pienamente conformi a quanto previsto dalla normativa. In alcune regioni del Nord e del Centro le reti sono sovradimensionate. Nella maggior parte delle regioni del Sud e in alcune dal Centro le reti sono invece sono decisamente carenti.
In quasi tutte le regioni è stato tuttavia avviato un processo di razionalizzazione delle reti al fine di renderle maggiormente rappresentative della reale esposizione della popolazione ai livelli degli inquinanti atmosferici per cui la normativa prevede l’obbligo di monitoraggio.

3. Zonizzazione del territorio
La normativa vigente in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria prevede che le Regioni e Province autonome suddividano il territorio di competenza in zone ed agglomerati sulla base dei differenti livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici e della popolazione residente. Tale zonizzazione è finalizzata ad una migliore gestione delle attività di monitoraggio e delle attività di pianificazione delle azioni di risanamento o mantenimento della qualità dell’aria.
Ad oggi, risulta che 5 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Molise) non hanno completato la zonizzazione del relativo territorio.

4. Pianificazione
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 prevede che le Regioni e le Province autonome adottino piani e programmi di risanamento della qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui sono stati registrati superamenti dei valori limite stabiliti dalla normativa per uno o più inquinanti. Nello stabilire questo obbligo la norma nazionale è più severa di quella comunitaria che obbliga all’adozione del piano in caso di superamento dei valori limite aumentati del cosiddetto “margine di tolleranza”.

Tutte le regioni e le province autonome sono state interessate, nel quinquennio citato, da almeno un superamento e sono pertanto soggette all’obbligo di elaborare ed adottare un piano di qualità dell’aria.

Sulla base dei dati disponibili, per 19 Regioni sussiste l’obbligo di adottare un piano di risanamento. Si tratta quindi di tutte le regioni e le province autonome, ad esclusione del Molise, per cui non si dispone di dati sufficienti per valutare lo stato di qualità dell’aria e della Basilicata, che ha registrato il primo superamento nel corso del 2005 e ha pertanto l’obbligo di adottare il piano entro la fine del 2007.

Sono stati adottati con apposite delibere regionali i piani di Campania, Liguria, Piemonte, Sardegna, Umbria, Veneto e Provincia autonoma di Bolzano.

Hanno adottato linee di indirizzo l’Abruzzo e il Lazio. L’Emilia Romagna ha adottato delle linee di indirizzo per la pianificazione, delegando alle Province l’emanazione dei piani di risanamento: risultano predisposti i piani delle Province di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Rimini.

La Regione Lombardia ha prodotto uno studio di piano, non ancora adottato con delibera regionale e una serie di piani di azione e provvedimenti orientati alla riduzione delle emissioni da traffico urbano. E’ stata recentemente emanata una legge regionale che sembra però presentare alcuni profili di incostituzionalità.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato con delibera regionale uno studio di piano.

Le altre Regioni, esclusa la Sicilia, pur non avendo adottato un piano di risanamento, hanno adottato interventi di riduzione delle emissioni, alcuni significativi, come nel caso della Toscana, altri piuttosto sporadici.

Particolarmente critica la situazione della Regione Siciliana che a fronte di numerosi superamenti registrati nel periodo 2001-2005 non ha finora adottato né un piano di risanamento, né misure per la riduzione delle emissioni.

Una valutazione dei piani e delle misure finora adottate dalle Regioni è tuttavia alquanto difficile perché è ovviamente fortemente connessa alla complessità delle situazioni su cui devono incidere. In generale molti piani soffrono della mancanza di specifiche competenze tecniche interne alle Regioni le quali, avendo affidato a società esterne gli studi di piano, non sono poi state in grado si tradurre i set di misure di riduzioni possibili individuati negli studi in misure effettive da realizzare sulla base delle effettive potenzialità di riduzione delle emissioni delle stesse e sulla base delle risorse a disposizione della Regione.

E’ in ogni modo da porre in evidenza il fatto che la pianificazione di interventi di risanamento della qualità dell’aria se non adeguatamente integrata nell’ambito di altre pianificazioni di settore (infrastrutture, trasporti, sviluppo produttivo e di insediamenti abitativi) non è in grado di garantire un’effettiva tutela della qualità dell’aria in quanto non consente il conseguimento di risultati apprezzabili in termini di riduzione degli inquinanti.

Altro forte limite è il fatto che singoli approcci regionali, se non armonizzati fra di loro, non sono sempre in grado di incidere su un problema che ha dimensioni sovraregionali.

E’ quindi di fondamentale importanza che il miglioramento della qualità dell’aria sia perseguito attraverso un approccio strategico unitario, basato su una maggiore integrazione ed un forte coordinamento delle diverse politiche di sviluppo.

Il Ministero dell’ambiente ha recentemente annunciato l’emanazione di un programma di finanziamento per esigenze ambientali connesse al miglioramento della qualità dell’aria che stanzia 70 milioni di euro/anno per tre anni con le finalità di sostenere le politiche regionali di risanamento attraverso il cofinanziamento degli interventi individuati nei piani e di migliorare la base delle conoscenze tecniche e scientifiche

[1] I dati sul monitoraggio e sulla pianificazione selezionabili dalla pagina: http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/iar/iam/qualita_aria.asp

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